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SUFFRAGIO
Inteso sostanzialmente come sinonimo di voto,
il suffragio è una delle forme attraverso le quali l'individuo
può manifestare la propria volontà in un'assemblea, nelle
consultazioni elettorali o in altri contesti analoghi. Storicamente esso
fu lo strumento mediante il quale i cittadini, o comunque i possessori
dei diritti politici, poterono partecipare direttamente alla vita pubblica.
IL SUFFRAGIO DEI ROMANI. Nell'antica Roma il diritto di suffragio
(ius suffragi) consisteva nella facoltà di votare nei comitia.
Il suffragio, che dapprima era pubblico e veniva dato a voce, dopo il
139 a.C. divenne segreto e fu dato per iscritto. Nei comizi centuriati,
cui spettava l'elezione dei magistrati, l'approvazione delle leggi e il
giudizio di alcuni processi, la votazione avveniva per gradi: dapprima
all'interno di ogni centuria in cui era suddivisa l'assemblea (e il voto
della maggioranza rappresentava il voto della centuria), quindi sommando
i voti delle singole centurie. Per gli stranieri il diritto di voto era
tenuto disgiunto da quello di cittadinanza, per cui si poteva avere una
civitas cum suffragio e una civitas sine suffragio; quest'ultima
comportava tutti i diritti civili competenti a un cittadino romano, compreso
l'obbligo di prestare il servizio militare. Ai cittadini delle città
latine fu inizialmente concesso di acquisire il diritto di voto semplicemente
trasferendo il domicilio a Roma, privilegio in seguito abolito. Un sensibile
ampliamento del numero dei detentori dello ius suffragii si ebbe
nell'88 a.C., quando, in seguito alla guerra sociale, esso fu esteso per
i comizi tributi ai socii italici, in base alle cosiddette
leggi sulpicie, fatte approvare dal tribuno della plebe P. Sulpicio
Rufo. Cesare e Augusto estesero quindi il diritto elettorale agli abitanti
dell'Italia settentrionale; nel 212 d.C., con la Constitutio antoniniana,
Caracalla lo attribuì infine a ogni libero abitante dell'impero.
Dopo la caduta di Roma e delle sue istituzioni politiche, il concetto
di suffragio subì una lunga eclissi per quanto riguarda il potere
politico, continuando a vivere negli ambiti ristretti di ciascun "ordine"
(arti, corporazioni, ordini religiosi ecc.) in cui la società era
divisa, sino al livello delle competenze settoriali degli Stati generali,
dei parlamenti, delle diete e dei concili. Solo in età moderna
(se si fa eccezione per alcuni organismi locali) riacquistò un
peso determinante.
STRUMENTO DI RAPPRESENTANZA. Il principio di suffragio fu allora
strettamente connesso con le idee di volontà generale (J.-J. Rousseau)
e di rappresentanza politica, che numerosi filosofi e pensatori svilupparono
a partire dal XVII secolo, trovando dopo la Rivoluzione francese concreta
applicazione nella configurazione istituzionale di molti stati moderni.
Si elaborò allora l'assunto per cui la rappresentanza trova fondamento
nella sua volontarietà, vale a dire nel fatto che il rappresentato
sia un soggetto perfettamente capace di agire e quindi titolare di un
potere di controllo e di revoca del rappresentante. Da ciò discende
che la rappresentanza politica è di tipo elettivo e il principio
cardine intorno al quale essa ruota è l'elezione degli organismi
legislativi e in alcuni casi anche di quelli esecutivi. Tale elezione
deve avvenire però nel rispetto di determinate regole, che offrano
al suffragio la garanzia di una certa libertà di espressione. Sulla
base di tali premesse, il passaggio dallo stato assoluto allo stato di
diritto e il successivo consolidamento di quest'ultimo furono caratterizzati,
fra l'altro, proprio dalla ricerca di meccanismi che garantissero la sempre
maggiore estensione, libertà e segretezza del suffragio. Questa
ricerca contraddistinse soprattutto il XIX e la prima metà del
XX secolo, quando alcuni dei più importanti movimenti politici
(il costituzionalismo, il liberalismo, lo stesso socialismo ecc.) posero
al centro del loro operato la rivendicazione del progressivo ampliamento
del diritto di voto. Così già nel corso dell'Ottocento si
passò da un suffragio ristretto, attribuito solo a limitate categorie
di cittadini in base a vari criteri, fra i quali il censo o il possesso
di un determinato grado di istruzione, a un suffragio via via più
allargato, fino al suffragio universale. In Europa la prima celebre riforma
elettorale che mosse significativi passi in questa direzione fu il Reform
Act britannico del 1832, che portò il numero degli aventi diritto
al voto da 430.000 a 650.000. Con l'ulteriore abbassamento del censo decretato
nel 1867 e con le nuove riforme varate nel 1884-1885 in Gran Bretagna
si raggiunse un suffragio quasi universale, che tale divenne del tutto
dopo la prima guerra mondiale, quando il diritto di voto fu esteso anche
alle donne. In Francia il suffragio universale maschile venne istituito
nel 1848, ma fu allargato alla componente femminile soltanto dopo la seconda
guerra mondiale. Anche in Italia le donne furono ammesse per la prima
volta al voto solo nel 1946, data che segnò il punto d'arrivo di
un percorso iniziato cento anni prima con la prima legge elettorale piemontese
(1848), che fu poi trasferita con lievi modifiche al Regno d'Italia e
che era basata su criteri censitari molto rigidi. Dopo un parziale allargamento
del corpo elettorale realizzato con la legge del 1882 (da 628.000 a oltre
due milioni di elettori), si era giunti alla riforma del 1912, che introdusse
per i soli uomini un suffragio quasi universale, divenuto tale con le
successive modifiche del 1918. Il suffragio universale (maschile e femminile)
fu stabilito in Italia dalla Costituzione del 1948, la quale pone l'unico
vincolo dell'avvenuto raggiungimento della maggiore età. Essa dispone
che il voto sia personale (cioè non esprimibile per procura, a
meno che non si tratti di elettori fisicamente impediti), uguale (nel
senso che ciascun voto ha lo stesso valore di tutti gli altri e non è
ammesso il voto plurimo), libero (nel senso che lo stato deve impedire
qualunque forma di coazione della volontà dell'elettore) e segreto
(vale a dire che, proprio per garantire la sua libera scelta, l'elettore
deve isolarsi per esprimere il voto e avere la garanzia che la sua scheda
non venga identificata).
F. Conti
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